L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo.
Un'azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali:
- attività energetiche;
- produzione e trasformazione di metalli;
- industria dei prodotti minerari;
- gestione dei rifiuti;
- altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie…).
Per le aziende che non sono soggette ad AIA continuano a valere i meccanismi autorizzativi ambientali previsti dalle singole norme di settore.
Esistono due tipi di AIA:
- le AIA regionali
- le AIA statali.
In linea di principio, un’AIA diventa di competenza statale al superamento di determinate soglie specificate nello stesso riferimento normativo. Al di sotto di queste soglie l’AIA rimane di competenza regionale.
Un’AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale di seguito specificato:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D.lgs n. 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs 152/2006)
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del d.lgs 152/2006)
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 del Dlgs 209/2009)
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.lgs n. 99/1992)
- inoltre l’AIA sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216 del D.lgs 152/2006 fermo restando la possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
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